{"id":468,"date":"2015-11-15T21:19:41","date_gmt":"2015-11-16T01:19:41","guid":{"rendered":"http:\/\/www.palmirotta.com\/?p=468"},"modified":"2015-11-15T21:24:53","modified_gmt":"2015-11-16T01:24:53","slug":"468","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.palmirotta.com\/?p=468","title":{"rendered":"Riconoscimento del modello teorico-pratico applicato dall&#8217;Ontosofia Psicosomtica"},"content":{"rendered":"<p>L&#8217;Ontosofia Psicosomatica, viene storicizzata con questo importante intervento giuridico del consiglio di stato il quale, dopo svariati decenni , attesta, riconosce e sentenzia la voluta censura, e la superficialit\u00e0 nell&#8217;analisi e nel &#8220;giudizio&#8221; di quella parte del mondo scientifico che ha sacrificato la scienza agli interessi personali, atteggiamenti risultati ostativi alla costituzione di una Scuola di Specializzazione e Formazione in Psicoterapia denominata Ontosofia Psicosomatica.<\/p>\n<p>Dal 1993, anno della sua fondazione,\u00a0 l\u2019Associazione di Ontosofia Psicosomatica ha svolto e continua a svolgere, attivit\u00e0 scientifica e informativa in collaborazione con enti universitari e istituzioni scolastiche, italiane e straniere, pubbliche e private. Inoltre, ha organizzato (e continua a organizzare) convegni, seminari, stages, rassegne artistico-culturali, conferenze e congress.<\/p>\n<p>Sempre dalla stessa data, il metodo terapeutico basato sul Principio di Ontosofia Psicosomatica, \u00e8 stato risolutivo, cio\u00e8 ha portato a completa GUARIGIONE, pazienti manifestanti sintomatologie tra le pi\u00f9 diverse tra loro, sia prevalentemente psichiche che somatiche o entrambe. Risultati che sono testimoniati dalle spontanee dichiarazioni di tutti coloro che hanno recuperato il loro benessere psicofisico individuale e\/o familiare.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>RIPORTIAMO LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1153 del 2010, proposto dall\u2019Istituto Ontosofia Psicosomatica Aop &#8211; Associazione di Ontosofia Psicosomatica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Piergiorgio Berardi, con domicilio eletto presso Antonio Cucino in Roma, via Valadier, 39; contro Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;universita&#8217; e della ricerca, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura, Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12; per la riforma della sentenza del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE III BIS n. 11121\/2009, resa tra le parti; Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;istruzione, dell&#8217;universita&#8217; e della ricerca; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 29 settembre 2015 il consigliere Maurizio Meschino e uditi per le parti l\u2019avvocato Berardi e l\u2019avvocato dello Stato Tortora; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO 1. L\u2019Istituto di Ontosofia Psicosomatica AOP \u2013 Associazione di Ontosofia Psicosomatica (in seguito \u201cl\u2019Istituto\u201d) aveva presentato al Ministero dell\u2019istruzione, dell\u2019universit\u00e0 e della ricerca, in data 26 gennaio 2005, istanza di abilitazione ad istituire e attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Bari per un numero di allievi ammissibili al primo anno per ciascun anno pari a 15 unit\u00e0 e, per l\u2019intero corso, a 60 unit\u00e0. Il Ministero dell\u2019istruzione, dell\u2019universit\u00e0 e della ricerca \u2013 Dipartimento per l\u2019universit\u00e0, l\u2019alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica, con decreto dell\u20198 luglio 2005, ha dichiarato che \u201cL\u2019istanza di riconoscimento proposta\u2026per i fini di cui all\u2019art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 non \u00e8 ammissibile, visto il motivato parere contrario della Commissione tecnico-consultiva di cui all\u2019art. 3 del predetto provvedimento\u201d. 2. L\u2019Istituto, con il ricorso n. 10744 del 2005 proposto al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, ha chiesto l\u2019annullamento del decreto ora citato e di ogni altro atto presupposto, preparatorio e consequenziale o, comunque, ad esso preordinato e connesso. 3. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza bis, con la sentenza n. 1121 del 2009, ha respinto il ricorso con compensazione tra le parti delle spese del giudizio. 4. Con l\u2019appello in epigrafe \u00e8 chiesto l\u2019annullamento della sentenza di primo grado. 5. All\u2019udienza del 29 settembre 2015 la causa \u00e8 stata trattenuta per la decisione. DIRITTO 1. Per l\u2019esame della causa \u00e8 opportuno anzitutto richiamare la disciplina delle fasi essenziali del procedimento di riconoscimento posta dal decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509 (Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell\u2019art. 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127; in seguito \u201cregolamento\u201d), per la quale: a) gli istituti per ottenere il riconoscimento devono documentare, insieme con il possesso dei requisiti strutturali, la \u201cvalidit\u00e0 del proprio indirizzo metodologico e teorico &#8211; culturale ed evidenze scientifiche che dimostrino la sua efficacia\u201d (art. 2, comma 2); b) \u00e8 istituita una commissione tecnico \u2013 consultiva (in seguito \u201cla commissione\u201d), composta da membri scientificamente qualificati scelti tra individuate categorie di studiosi e professionisti specializzati, avente il compito di \u201cesprimere parere vincolante in ordine alla idoneit\u00e0 degli istituti per la istituzione e attivazione di corsi di specializzazione in psicoterapia\u201d (art. 3, commi 1 e 2); c) entro trenta giorni dal ricevimento l\u2019istanza di riconoscimento \u00e8 trasmessa alla commissione (e all\u2019osservatorio per la valutazione del sistema universitario italiano) ai fini del parere che deve essere reso entro i novanta giorni successivi, salve necessit\u00e0 istruttorie (articolo 2, commi 3, 4 e 6, articolo 3, comma 1); d) i provvedimenti di riconoscimento o di diniego sono adottati su conforme parere della commissione (art. 2, commi 5 e 7); e) \u201cGli istituti ai quali sia stato negato il riconoscimento possono produrre nuova istanza nella quale, in relazione al provvedimento di diniego, devono essere dedotti, a pena di inammissibilit\u00e0, elementi nuovi, idoneamente motivati e documentati. Il relativo provvedimento di inammissibilit\u00e0 \u00e8 adottato previo parere della commissione.\u201d (art. 5, comma 1). 2. Nella sentenza di primo grado: &#8211; si richiama che l\u2019Istituto aveva presentato una prima istanza di riconoscimento nel 1993, rigettata previo parere negativo della commissione, una seconda istanza il 22 settembre 2000, anche rigettata con parere del 6 luglio 2001 della commissione, una terza istanza, il 26 gennaio 2005, oggetto di parere negativo nella riunione della commissione del 27 maggio 2005 in sede istruttoria (mancando il numero legale), previa audizione con relazione del rappresentante legale dell\u2019Istituto; questo parere veniva poi ratificato nella riunione della commissione del 24 giugno successivo, in cui si riscontra che la \u201cnuova relazione scientifico &#8211; didattica\u201d presentata dall\u2019 Istituto \u201cpur modificata in alcune parti, non presenta elementi nuovi motivati e documentati rispetto alla precedente per la quale nella seduta del 6 luglio 2001 era stata espresso parere negativo\u201d, pervenendosi, infine, su tale base, all\u2019emanazione dell\u2019impugnato decreto di inammissibilit\u00e0; &#8211; tanto rilevato il primo giudice afferma che in questa sequenza procedurale non si riscontra alcuna discrasia stante la possibilit\u00e0 di reiterazione della domanda per gli istituti che avevano subito un primo rigetto; &#8211; si respinge quindi la censura per cui l\u2019impugnata pronuncia di inammissibilit\u00e0 in rito maschererebbe una decisione nel merito a causa del riferimento al parere del 6 luglio 2001, essendo consentita la motivazione per relationem dall\u2019art. 3 della legge n. 241 del 1990 e non essendo peraltro vietate alla commissione pronunce di mero rito, nonch\u00e9 considerato che l\u2019Istituto ha potuto tutelarsi, comunque, attraverso il richiamo al detto parere per avere con ci\u00f2 conosciuto le motivazioni del rigetto; &#8211; la pronuncia di inammissibilit\u00e0, soggiunge il primo giudice, \u00e8 peraltro consentita dall\u2019art. 5 del regolamento, previo parere della commissione, come avvenuto nella specie, risultando dal provvedimento impugnato la mancata proposizione da parte dell\u2019Istituto di elementi nuovi rispetto a quelli alla base del parere negativo del 6 luglio 2001; &#8211; si respingono anche la censure dell\u2019operato della commissione relative: l\u2019una, alla mancata considerazione della documentazione allegata alla domanda (suffragata da riconoscimenti di autorevoli esponenti dalla American Psycologi Association) nonch\u00e9 dei risultati clinici ottenuti, in quanto censura volta a sostituire il giudizio della commissione senza dimostrare alcuna illogicit\u00e0 o incoerenza della discrezionalit\u00e0 tecnica cos\u00ec esercitata, unici vizi sindacabili dal giudice; l\u2019altra, all\u2019assenza della previa definizione di criteri o parametri di valutazione, essendo ci\u00f2 richiesto per il diverso caso della procedure concorsuali ma non per il procedimento in questione che richiede un giudizio sulla validit\u00e0 dell\u2019indirizzo metodologico \u2013 culturale dell\u2019Istituto e sull\u2019efficacia del metodo alla luce delle conoscenze scientifiche, come avvenuto nella specie con l\u2019espressione del parere del 6 luglio del 2001 rispetto al quale la commissione non ha riscontrato la sopravvenienza di nuovi elementi. 3. Nell\u2019appello: &#8211; a) si ripropongono i motivi del ricorso di primo grado, recanti: violazione dell\u2019art. 2, commi 2 e 7 del regolamento, per carenza di motivazione del provvedimento impugnato, poich\u00e9 riferito acriticamente al parere della commissione e basato su affermazioni apodittiche a fronte della copiosa documentazione e referenze presentate; violazione dell\u2019art. 5, comma 1, del regolamento, per non aver rilevato gli elementi di novit\u00e0 proposti a corredo della reiterata istanza dell\u2019Istituto; eccesso di potere per vari profili, essendosi dissimulata con un provvedimento di rito la decisione sostanziale di non riconoscimento e mancando nel parere del 6 luglio 2001, parte integrante del provvedimento e perci\u00f2 impugnabile, ogni preordinazione dei criteri del giudizio, non essendo poi state considerate le specificit\u00e0 del metodo adottato dall\u2019Istituto puntualizzate dal suo rappresentante nella nuova relazione prodotta; violazione dell\u2019art. 3, comma 5, del regolamento, essendo mancato il numero legale nella riunione della commissione del 27 maggio 2005, pure conclusa con una vera e propria valutazione, ed essendosi riferita a tale riunione la commissione, ci\u00f2 nonostante, nella riunione del successivo 24 giugno tenuta, peraltro, in diversa composizione; &#8211; b) si censura quindi la sentenza di primo grado: -b.1) per errata ricostruzione del fatto, non avendo l\u2019Istituto contestato la reiterazione della domanda, al contrario di quanto asserito dal primo giudice, che ha inoltre errato nel riferire alla riunione della commissione del 27 maggio 2005 la carenza di elementi nuovi alla base della pronuncia di inammissibilit\u00e0 e non, come in fatto avvenuto, a quella del 6 luglio 2001, essendosi svolta il 27 maggio un\u2019apparente attivit\u00e0 istruttoria in mancanza del numero legale per ogni decisione; -b.2) per contraddittoriet\u00e0 e carenza della motivazione, non essendo stata riconosciuta la necessit\u00e0 della predisposizione di criteri e parametri del giudizio, indispensabili invece per valutare sotto il profilo scientifico e culturale i requisiti per il riconoscimento, e per omessa pronuncia sul motivo di ricorso della insufficienza del mero rinvio al parere della Commissione ai fini della decisione sul riconoscimento. 4. L\u2019appello deve essere accolto per le ragioni che seguono. 4.1. Nel caso di specie per il giudizio di idoneit\u00e0 dell\u2019indirizzo metodologico degli istituti richiedenti il riconoscimento si applicano, in esercizio di discrezionalit\u00e0 tecnica, parametri e regole di certo caratterizzati da un rilevante margine valutativo; non di meno il giudizio deve essere fondato su presupposti esplicitati e su tale base propriamente motivato, in modo da consentire ai destinatari del provvedimento di ricostruire l\u2019iter della valutazione e al giudice amministrativo di sindacarla secondo un criterio di attendibilit\u00e0, indicandosi con ci\u00f2, in modo sintetico, sia il requisito estrinseco della non illogicit\u00e0, irragionevolezza o palese travisamento dei fatti alla base della valutazione, sia anche quello, intrinseco, della correttezza dei criteri utilizzati e applicati, restando \u201ccomunque fermo il limite della relativit\u00e0 delle valutazioni scientifiche, potendo quindi il giudice amministrativo censurare la sola valutazione che si pone al di fuori dell\u2019ambito di opinabilit\u00e0 cosicch\u00e9 il suo sindacato non resti estrinseco ma non divenga sostitutivo con l&#8217;introduzione di una valutazione parimenti opinabile&#8221; (Cons. Stato, Sez. VI, 17 giugno 2014, n. 7053). A questi fini \u00e8 necessario che la valutazione scientifica oggetto del giudizio sia rapportata a parametri dapprima specificati e quindi motivata rispetto alla loro applicazione. 4.2. In questo quadro il Collegio giudica fondati i due motivi di censura della mancata previa specificazione dei criteri per il giudizio sulla validit\u00e0 dell\u2019indirizzo metodologico adottato dall\u2019lstituto e del difetto di istruttoria e motivazione del provvedimento negativo impugnato. 4.3. Quanto alla prima censura si osserva che: -come visto il regolamento dispone che gli istituti documentino \u201cla validit\u00e0 del proprio indirizzo metodologico e teorico &#8211; culturale ed evidenze scientifiche che dimostrino la sua efficacia\u201d, dovendosi trattare, si soggiunge, di un \u201cindirizzo metodologico e teorico \u2013 culturale riconosciuto in ambito scientifico nazionale e internazionale\u201d (art. 7, comma 1); -il parametro del giudizio di idoneit\u00e0 dell\u2019indirizzo metodologico \u00e8 quindi individuato dal regolamento negli essenziali requisiti della sua validit\u00e0 scientifica, anche in quanto riconosciuta in sede nazionale e internazionale, e della sua efficacia; con una previsione perci\u00f2 astratta e sintetica, come \u00e8 proprio delle prescrizioni in sede normativa che, ai fini del giudizio in concreto, richiede necessariamente la previa articolazione del parametro in criteri specificati atti a darne la misura per ciascun caso, cos\u00ec da rendere la motivazione del giudizio adeguata rispetto alle caratteristiche del metodo all\u2019esame e appropriata per la comparabilit\u00e0 e omogeneit\u00e0 delle valutazioni; &#8211; nella specie nella riunione della commissione del 6 luglio 2001, poi assunta in quella del 24 giugno 2005, l\u2019indirizzo metodologico proposto dall\u2019Istituto \u00e8 stato giudicato negativamente rispetto all\u2019armonicit\u00e0 del modello, alla scientificit\u00e0 della base culturale, all\u2019omogeneit\u00e0 metodologica, alla connessa, ritenuta \u201cconfusivit\u00e0 degli elementi rilevati\u201d, senza previa specificazione di criteri atta a preordinare e graduare il valore da dare a ciascuno di questi come ad altri elementi di definizione della validit\u00e0 scientifica e dell\u2019efficacia del metodo proposto, incluso il suo riconoscimento o meno in sede nazionale e internazionale, nella specie (anche negativamente) non richiamato; n\u00e9 a ci\u00f2 si \u00e8 provveduto al fine dell\u2019esame da svolgere sulla reiterata istanza dell\u2019Istituto del 26 gennaio 2005. 4.4. La seconda censura \u00e8 fondata, poich\u00e9: &#8211; come visto la commissione nel parere del 24 giugno 2005 afferma che, esaminata la reiterazione dell\u2019istanza di riconoscimento e udito il rappresentante legale dell\u2019Istituto, \u201cha constatato che la nuova relazione scientifico \u2013 didattica, pur modificata in alcune parti, non presenta elementi nuovi motivati e documentati rispetto alla precedente per la quale nella seduta del 6 luglio 2001 era stato espresso parere negativo\u201d; &#8211; pur richiamate, perci\u00f2, sia l\u2019audizione del rappresentante dell\u2019Istituto sia l\u2019intervenuta modificazione della relazione presentata in precedenza, nulla \u00e8 precisato su quali siano stati gli ulteriori elementi prodotti in tali modi per il nuovo esame e sulle ragioni per cui siano stati specificamente ritenuti insufficienti, venendo soltanto affermato sinteticamente che non sono risultati innovativi di quanto agli atti per il giudizio del 2001, con conseguente, palese vizio di difetto di istruttoria e di motivazione del giudizio cos\u00ec reso. 5. Per le ragioni che precedono l\u2019appello \u00e8 fondato e deve essere perci\u00f2 accolto, dovendo essere rinnovato il giudizio per cui \u00e8 causa con le modalit\u00e0 sopra esposte, fermo il riscontro dei requisiti strutturali, al fine della pi\u00f9 compiuta e rigorosa valutazione, nel caso di specie come in generale, dell\u2019idoneit\u00e0 formativa all\u2019esercizio della delicata attivit\u00e0 della psicoterapia. La particolare articolazione dei profili di fatto e di diritto della controversia giustifica la compensazione tra le parti delle spese dei due gradi del giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l\u2019appello in epigrafe, n. 1153 del 2010, come da motivazione, salvi gli ulteriori provvedimenti dell\u2019Amministrazione. Spese dei due gradi compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorit\u00e0 amministrativa. Cos\u00ec deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2015, con l&#8217;intervento dei magistrati: Luciano Barra Caracciolo, Presidente Maurizio Meschino, Consigliere, Estensore Roberto Giovagnoli, Consigliere Bernhard Lageder, Consigliere Andrea Pannone, Consigliere<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L&#8217;Ontosofia Psicosomatica, viene storicizzata con questo importante intervento giuridico del consiglio di stato il quale, dopo svariati decenni , attesta, riconosce e sentenzia la voluta censura, e la superficialit\u00e0 nell&#8217;analisi e nel &#8220;giudizio&#8221; di quella parte del mondo scientifico che ha sacrificato la scienza agli interessi personali, atteggiamenti risultati ostativi alla costituzione di una Scuola &hellip; <a href=\"https:\/\/www.palmirotta.com\/?p=468\" class=\"more-link\">Leggi tutto<span class=\"screen-reader-text\"> &#8220;Riconoscimento del modello teorico-pratico applicato dall&#8217;Ontosofia Psicosomtica&#8221;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-468","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.palmirotta.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/468","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.palmirotta.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.palmirotta.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.palmirotta.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.palmirotta.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=468"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.palmirotta.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/468\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":471,"href":"https:\/\/www.palmirotta.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/468\/revisions\/471"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.palmirotta.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=468"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.palmirotta.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=468"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.palmirotta.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=468"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}